Lo Statuto

 

ART. 1

Si è costituita in data 6 marzo 1961 l’Associazione denominata CLUB DEI VENTI ALL’ORA - TRIESTE.

L’Associazione non ha fini di lucro ed i suoi scopi sono quelli di praticare e diffondere la conoscenza, la ricerca, il corretto restauro e l’uso dei veicoli d’epoca, mediante la partecipazione ad eventi e raduni e l’organizzazione di appropriate manifestazioni, e di promuovere tutte le attività, anche di carattere sportivo, volte a valorizzarne l’importanza culturale, storica e sociale.

ART. 2

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

            dalle quote di ammissione e associative;

            da eventuali contributi, sia pubblici che privati;

            da eventuali lasciti o donazioni;

            da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.

La quota associativa e le altre somme versate dai Soci non sono trasmissibili, né rivalutabili o rimborsabili.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 3

I fondi raccolti saranno impiegati per spese necessarie allo svolgimento dell’attività sociale secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere assunte in conformità delle indicazioni fornite dall’Assemblea per il raggiungimento degli scopi statutari.

In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali accumulati durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4

I Soci sono compresi nelle seguenti categorie:

            SOCI ONORARI, che per chiari meriti si sono distinti nel campo della motorizzazione storica. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento delle quote annuali dell’associazione;

            SOCI FONDATORI, che godono, in virtù della loro qualifica, di particolari agevolazioni stabilite dal Consiglio Direttivo;

            SOCI ORDINARI, che attraverso la partecipazione all’attività sociale e la collaborazione organizzativa contribuiscono attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione enunciati nell’articolo 1;

            SOCI SOSTENITORI, persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono contribuire finanziariamente in misura maggiore delle quote stabilite dall’Assemblea;

            SOCI GIOVANI, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che possono partecipare all’attività sociale. Al raggiungimento della maggiore età i Giovani potranno chiedere l’ammissione a socio senza il pagamento della quota di buona entrata.

ART. 5

Sono organi dell’Associazione:

            l’Assemblea dei Soci;

            il Presidente;

            il Consiglio Direttivo;

            il Collegio dei Revisori dei Conti;

            il Collegio dei Probiviri.

ART. 6

L’Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Si riunisce anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci in regola con la quota associativa e purché nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta con posta elettronica o ordinaria da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovrà avere luogo almeno un’ora dopo quella fissata per la prima.

L’Assemblea delibera su ogni argomento dell’Ordine del Giorno; in particolare l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea approva altresì il rendiconto economico e finanziario e il conto preventivo da depositarsi presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione.

Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore l’Assemblea è convocata in via straordinaria su iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci.

Il Socio impossibilitato ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio può essere portatore di due deleghe al massimo.

 ART. 7

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che ha il compito di verificarne la validità prima che si proceda a deliberare e di nominare un Segretario e due Scrutatori.

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, allorché siano presenti almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare le modifiche dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci.

ART. 8

Le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali ed ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta da almeno un Socio.

Le delibere dell’Assemblea sono validamente approvate dalla maggioranza dei Soci votanti.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto sono valide con il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

E’ facoltà del Presidente dell’Assemblea decidere le modalità di votazione, quando non sono stabilite dallo Statuto.

ART. 9

Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Onorari, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori, purché in regola con i canoni sociali.

I candidati alla Presidenza devono presentare la lista dei componenti del Consiglio Direttivo, con i quali intendono svolgere il mandato, almeno 48 ore prima dell’Assemblea e sono personalmente garanti della disponibilità degli stessi.

Le candidature sono presentate per iscritto o con posta elettronica alla Segreteria dell’Associazione, che provvederà   a pubblicarle sul sito associativo.

Prima di iniziare le votazioni il Presidente dell’Assemblea controlla l’eleggibilità dei candidati.

Le schede elettorali riportano lo spazio per il nome del candidato Presidente e dei componenti i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti.

Il voto dato al candidato Presidente è automaticamente conferito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo da lui proposti.

Nel caso in cui durante il mandato uno o più componenti del Consiglio Direttivo non possano proseguire nel loro incarico, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a sostituirli con deliberazione unanime, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea e salvo conferma della cooptazione nella prima Assemblea utile.

ART. 10

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

La rappresentanza del Club è attribuita al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Ogni decisione è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale risponde in solido dell’attività del Club.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri.

Nel suo ambito vengono attribuite le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Sono cumulabili solamente le cariche di Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente; non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo può istituire le Commissioni che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, nominando i responsabili e i componenti, che potranno sempre essere revocati dal Consiglio medesimo. I responsabili delle Commissioni, se non già membri del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni di quest’ultimo con funzioni consultive per dibattere argomenti di specifica competenza delle Commissioni stesse.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere la medesima carica in altre associazioni aventi analoghi fini istituzionali senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo ha piena capacità deliberativa su ogni questione, ad eccezione di quelle specificamente riservate alla competenza dell’Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo decide su eventuali forme promozionali delle attività dell’Associazione, compatibili con gli scopi ed i fini del medesimo.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

ART. 13

Il controllo generale dell’amministrazione dell’Associazione è affidato a un Collegio composto da due revisori dei conti effettivi e da uno supplente.

ART. 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, che nominano tra loro il Presidente. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i Soci da almeno cinque anni, che non rivestano altre cariche all’interno dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione, che devono essere previamente sottoposte al suo esame, in difetto non potendosi adire l’Autorità giudiziaria.

E’ competente inoltre a valutare i presupposti dell’esclusione del Socio con determinazione che sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per la deliberazione di competenza.

ART. 15

Le cariche sociali e gli incarichi, sia elettivi che delegati, sono onorifici, salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, comprovate da idonea documentazione.

ART. 16

L’ammontare delle quote sociali verrà stabilito annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 17

I Soci si impegnano a partecipare all’attività dell’Associazione, intervenendo alle manifestazioni e contribuendo fattivamente all’attività organizzativa.

ART. 18

La qualità di Socio, acquisita a tempo indeterminato, cessa:

            a seguito di recesso del Socio, che avrà effetto con la scadenza dell’anno in corso, purché comunicato per iscritto all’Associazione almeno novanta giorni prima;

            a seguito di deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

  1. morosità oltre i tre mesi dal termine utile per il versamento delle quote sociali,
  2. comportamento contrario alle norme statutarie,
  3. condotta contraria ai principi di correttezza e ai fini istituzionali dell’Associazione o, comunque, lesiva dell’immagine associativa;
  4. partecipazione a manifestazioni non confacenti alla dignità del motorismo d’epoca;
  5. assunzione di cariche senza la preventiva autorizzazione assembleare di cui all’art. 11.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previa contestazione dell’addebito all’interessato e concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.

I Soci esclusi non potranno essere riammessi salvo i Soci esclusi appar comma a).

ART. 19

L’ammissione in qualità di Socio Ordinario è subordinata alla presentazione da parte di un Socio proponente.

La domanda di ammissione presentata da un minore deve essere controfirmata dall’esercente la potestà legale, che lo rappresenta.

L’ammissione di un nuovo Socio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere qualsiasi domanda di iscrizione all’Associazione.

ART. 20

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.